Legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 -

Legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022). Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. del 13 febbraio 2020, n. 7)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 1 - Interventi in materia di tasse regionali. Modificazioni alle leggi regionali 15 aprile 2008, n. 9, e 15 giugno 2015, n. 14

Art. 2 - Esenzioni dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2022

Art. 3 - Avanzo di amministrazione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 4 - Disposizioni in materia di assunzioni nel comparto pubblico regionale

Art. 5 - Disposizioni in materia di assunzioni per la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales

Art. 6 - Disposizioni in materia di personale regionale

Art. 7 - Disposizioni in materia di particolari posizioni organizzative e di incarichi dirigenziali. Modificazioni alla l.r. 22/2010

Art. 8 - Procedura concorsuale per il reclutamento di capi squadra del Corpo valdostano dei vigili del fuoco nell'anno 2020

CAPO III

FINANZA LOCALE

Art. 9 - Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale. Modificazione alla l.r. 54/1998

Art. 10 - Contributo straordinario ai Comuni per spese di investimento

Art. 11 - Disposizioni in materia di edilizia scolastica. Contributi agli investimenti per interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali

Art. 12 - Compartecipazione dei Comuni al contributo per il risanamento della finanza pubblica

Art. 13 - Finanziamento al Comune di Bionaz della spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada Bionaz-La Léchère

Art. 14 - Interventi per lo sviluppo di Aosta capitale dell'autonomia. Modificazioni alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 27

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 15 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti. Modificazioni alle leggi regionali 2 agosto 2016, n. 16, e 24 dicembre 2018, n. 12

Art. 16 - Disposizioni in materia di organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32

Art. 17 - Interventi economici di sostegno e promozione sociale. Modificazione alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 23

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 18 - Interventi in materia di politiche del lavoro

Art. 19 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

Art. 20 - Programma di sviluppo rurale

Art. 21 - Piano di interventi in ambito agricolo e nel settore delle opere di pubblica utilità. Legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24

Art. 22 - Disposizioni in materia di aiuti regionali al settore agricolo. Modificazioni alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17

Art. 23 - Rifinanziamento degli interventi in favore delle nuove imprese innovative di cui alla legge regionale 14 giugno 2011, n. 14

Art. 24 - Disposizioni in materia di attività promozionale della Regione. Modificazione alla l.r. 2/2003

Art. 25 - Contributi in conto interessi a sostegno dell'edilizia abitativa

Art. 26 - Finanziamenti in gestione ordinaria presso FINAOSTA S.p.A.

Art. 27 - Rifinanziamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di riconversione a convitto dell'immobile ex priorato e Collegio Saint-Bénin. Modificazione alla l.r. 4/2019

Art. 28 - Disposizioni in materia di Museo dell'artigianato valdostano di tradizione (MAV)

Art. 29 - Interventi straordinari a favore degli esercizi di vicinato

Art. 30 - Misure straordinarie di sostegno alle Pro loco per le spese di gestione della sicurezza nelle manifestazioni pubbliche

CAPO VI

ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 31 - Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico di linea. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29

Art. 32 - Disposizioni in materia di interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone. Modificazione alla legge regionale 9 maggio 1995, n. 15

Art. 33 - Iniziative e manifestazioni organizzate in Valle d'Aosta a favore degli emigrati valdostani all'estero. Modificazione alla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 91

Art. 34 - Disposizioni in materia di cantieri forestali. Modificazioni alla legge regionale 27 luglio 1989, n. 44

Art. 35 - Disposizioni in materia di valorizzazione delle foreste e della rete sentieristica regionale

Art. 36 - Disposizioni in materia di pesca. Modificazioni alle leggi regionali 11 agosto 1976, n. 34, e 29 marzo 2010, n. 12

Art. 37 - Disposizioni in materia di fauna selvatica e attività venatoria. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64

Art. 38 - Finanziamento per interventi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati di rilevanza regionale. Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31

Art. 39 - Disposizioni in materia di sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19

Art. 40 - Disposizioni in materia di diritto allo studio. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68

Art. 41 - Progetto "Sci...volare a scuola"

Art. 42 - Disposizioni in materia di interventi a favore dello sport. Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3

Art. 43 - Priorità nell'attribuzione della quota libera del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019

Art. 44 - Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Art. 45 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 1

(Interventi in materia di tasse regionali. Modificazioni alle leggi regionali 15 aprile 2008, n. 9, e 15 giugno 2015, n. 14)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 58 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), è aggiunto il seguente:

"5bis. Alla riscossione delle tasse automobilistiche non si applica l'arrotondamento previsto dall'articolo 42, comma 5, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione).".

2. All'articolo 62ter della l.r. 9/2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) all'ultimo periodo del comma 2, le parole: "l'esenzione è revocata" sono sostituite dalle seguenti: "l'esenzione decade".

3. Dopo il comma 1bis dell'articolo 62quinquies della l.r. 9/2008, è inserito il seguente:

"1ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica:

a) le autoambulanze di cui alla tariffa I del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche);

b) i veicoli di ogni specie esclusivamente destinati al servizio di estinzione incendi.".

4. L'articolo 7 della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)), è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2021, la legge di stabilità regionale determina una maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP per le sale da gioco.".

Art. 2

(Esenzioni dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2022)

1. Fermi restando i casi di esonero previsti dalla normativa statale vigente, nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022, i soggetti passivi che intraprendono stabilmente nuove iniziative economiche nel territorio regionale sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per nuova iniziativa, si intende l'avvio di un'attività che comporta una nuova iscrizione alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales o l'apertura di una nuova partita IVA. Non si considerano nuove iniziative economiche quelle derivanti da trasformazione, fusione o scissione di società già esistenti. L'esenzione non si applica in caso di cessazione e inizio di attività da parte dello stesso soggetto passivo, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di un'attività svolta da altri soggetti.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

3. Per l'esenzione di cui al comma 1 resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può definire ogni altra modalità o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Art. 3

(Avanzo di amministrazione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo)

1. Per l'anno 2020, è disposto il trasferimento alla Regione di una quota non vincolata pari a euro 1.200.000 dell'avanzo di amministrazione, risultante dal rendiconto 2018 e non applicato nel corso dell'anno 2019, dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo).

2. Le somme riacquisite ai sensi del presente articolo, per complessivi euro 1.200.000, sono introitate nell'anno 2020 nella parte entrata del bilancio della Regione titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi ed altre entrate correnti).

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 4

(Disposizioni in materia di assunzioni nel comparto pubblico regionale)

1. Per l'anno 2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel 2019 e non sostituite e alle cessazioni programmate per l'anno 2020, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione.

2. Nei limiti delle facoltà assunzionali di cui al comma 1, al fine di accrescere l'efficienza dell'azione amministrativa e la qualità dei servizi erogati, l'Amministrazione regionale predispone il piano di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui agli articoli 3, comma 3, lettera d), e 40, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro reclutando, in via prioritaria, le figure professionali necessarie per:

a) il rafforzamento delle funzioni legislative e prefettizie;

b) la definizione delle strategie collegate alla mitigazione e all'adattamento al cambiamento climatico;

c) il miglioramento della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa;

d) l'istruzione e i servizi scolastici sul territorio;

e) la salvaguardia e la tutela dell'ambiente;

f) il rafforzamento delle strutture per l'attuazione delle politiche europee;

g) il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio.

3. Per l'anno 2020, gli enti locali sono autorizzati a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel 2019 e non sostituite e alle cessazioni programmate per l'anno 2020, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. Resta escluso dall'ambito di applicazione del predetto limite assunzionale il reclutamento di personale addetto ai servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per persone anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilità, di personale addetto alla polizia locale, nonché di personale addetto all'attuazione e al coordinamento delle strategie per lo sviluppo delle aree interne, nell'ambito della politica regionale di sviluppo.

4. Nell'ambito delle convenzioni tra Comuni di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dal comma 3 e l'invarianza della spesa complessivamente considerata. Sono fatte salve le assunzioni di personale programmate dagli enti locali nel 2019 e individuate nel programma di cui all'articolo 2 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6). Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche in deroga a quanto previsto per le Unités des Communes valdôtaines dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo, della l.r. 6/2014.

5. Nei limiti delle facoltà di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale, gli enti locali e gli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 provvedono alle assunzioni a tempo indeterminato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del r.r. 1/2013, in via prioritaria mediante scorrimento delle proprie graduatorie vigenti alla data del 31 dicembre 2019, la cui efficacia è stata prorogata sino al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 19 (Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione e proroga di termini).

6. Al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021), le parole: "anche per il 2019" sono sostituite dalle seguenti: "anche per il 2020".

Art. 5

(Disposizioni in materia di assunzioni per la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales)

1. Per l'anno 2020, la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales è autorizzata a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nel 2018 e nel 2019 e non sostituite e di quelle programmate per l'anno 2020, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione.

Art. 6

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 22/2010, la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione regionale è definita in 2.918 unità di personale, di cui 136 unità con qualifica di dirigente, così distribuite nei seguenti organici:

a) Giunta regionale: 2.041 unità di personale, di cui 124 unità con qualifica di dirigente;

b) Consiglio regionale: 83 unità di personale, di cui 8 unità con qualifica di dirigente;

c) Corpo forestale della Valle d'Aosta: 166 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente;

d) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione: 396 unità di personale;

e) personale professionista del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco: 232 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente.

2. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, e 11, comma 1, della l.r. 22/2010, nonché di quello i cui incarichi possono essere conferiti ai sensi degli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, della medesima legge regionale.

3. Per le finalità di cui all'articolo 6 della l.r. 22/2010, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1, per i segretari particolari, per gli addetti alle attività giornalistiche e di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale e per il personale amministrato dall'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato, collocati al di fuori della dotazione organica, sono definiti in euro 120.486.853 per retribuzioni, indennità accessorie e oneri di legge a carico del datore di lavoro, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dovuta per legge.

4. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario possono essere portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione nel bilancio nell'anno successivo di tali importi.

5. I trasferimenti correnti ad amministrazioni locali a valere sul Fondo distacchi sindacali del personale, a decorrere dalla soppressione dell'ARRS non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario, possono essere portati in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione nel bilancio dell'anno successivo di tali importi.

6. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del personale di cui al comma 3 per il triennio economico 2020/2022 è determinata complessivamente in euro 2.000.000 per l'anno 2020, in euro 4.000.000 per l'anno 2021 e in euro 6.000.000 per l'anno 2022 (Programma 20.03 - Altri fondi - parz.).

Art. 7

(Disposizioni in materia di particolari posizioni organizzative e di incarichi dirigenziali. Modificazioni alla l.r. 22/2010)

1. (01)

2. Gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 20, comma 5, della l.r. 22/2010 in scadenza entro la data del 31 dicembre 2020 sono prorogati sino al 30 giugno 2021, fatta salva la facoltà della Giunta regionale di revocare anticipatamente i predetti incarichi, rispetto alla scadenza della proroga, in relazione alle esigenze organizzative e operative dalla stessa rilevate. (3)

3. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 22/2010, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di vacanza di un posto dirigenziale di secondo livello, le funzioni dirigenziali possono essere, altresì, affidate a dipendenti di categoria D, con contratto di lavoro a tempo pieno, in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera a), a condizione che, alla data di affidamento, sia stata prevista la procedura concorsuale quale modalità di copertura del posto, mediante inserimento della stessa nel piano di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui agli articoli 3, comma 3, lettera d). L'incarico conferito, previa procedura di selezione comparativa per titoli tra tutti coloro che, nell'ente, abbiano i requisiti professionali stabiliti per l'incarico da assegnare, ha durata sino al termine della predetta procedura concorsuale e non concorre alla determinazione del limite di cui all'articolo 20, comma 5.".

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 22/2010, è aggiunto il seguente:

"3bis. Nei casi di cui al comma 2, terzo periodo, per l'intera durata dell'incarico, si applica il contratto collettivo regionale di lavoro relativo all'area della dirigenza, previo collocamento in aspettativa senza assegni.".

5. Gli incarichi di particolare posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono fino alla data di completamento della procedura di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. (4)

6. (4a)

7. Fino al 31 dicembre 2021, in caso di vacanza di un posto dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, secondo periodo, della l.r. 22/2010, il decorso del termine di novanta giorni ivi previsto non determina la soppressione della struttura dirigenziale vacante. (5)

8. Nelle more dell'adeguamento del regolamento regionale 4 dicembre 2001, n. 3 (Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Abrogazione dei regolamenti regionali 5 giugno 1978 e 28 novembre 1978), al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 29 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107), la procedura di assegnazione delle particolari posizioni organizzative nell'ambito dell'organico delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione è disposta secondo i criteri e le modalità previsti dalla contrattazione collettiva regionale.

9. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 22/2010 è abrogato. Gli incarichi al personale di categoria D già conferiti, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, secondo periodo, della l.r. 22/2010, alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi sino alla scadenza naturale del contratto, fatta salva la revoca degli incarichi nei casi di cui all'articolo 28, comma 1, della l.r. 22/2010.

Art. 8

(Procedura concorsuale per il reclutamento di capi squadra del Corpo valdostano dei vigili del fuoco nell'anno 2020)

1. Nelle more del processo di equiparazione dello stato giuridico e del trattamento economico e previdenziale del personale professionista dell'area operativa-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco a quello del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il reclutamento di capi squadra nell'anno 2020 avviene, in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 45 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), mediante un concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, riservato al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco in servizio che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato dodici anni di servizio effettivo dall'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco professionista. Ai soli fini dell'ammissione al concorso, il servizio prestato nell'ambito del corso di formazione di cui all'articolo 46 della l.r. 37/2009 è computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco.

2. Non è ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che, nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave alla multa. Non è, altresì, ammesso al concorso il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

3. Ai fini della formazione della graduatoria di cui al comma 4, sono ammessi a valutazione i seguenti titoli, con attribuzione del relativo punteggio:

a) titoli di studio:

1) diploma di qualifica, rilasciato da istituto di istruzione secondaria superiore: punti 0,50;

2) diploma di istruzione secondaria di secondo grado: punti 1;

3) laurea attinente alla qualifica messa a concorso: punti 2;

4) laurea magistrale attinente alla qualifica messa a concorso: punti 2,50;

5) diploma di specializzazione, conseguito al termine di corsi di specializzazione istituiti dalle Università, attinente alla qualifica messa a concorso: punti 3;

b) corsi di aggiornamento professionale, fatta eccezione per i corsi basici:

1) frequenza con profitto di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'Amministrazione regionale in materie attinenti all'attività istituzionale: 0,25 punti per ogni settimana o periodo di trentasei ore. I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale sono cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di punti 3,00;

2) nei limiti di cui al numero 1), sono valutati anche i corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione regionale;

c) anzianità nel ruolo di vigile del fuoco professionista: punti 2,00, per ogni anno, le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi.

4. La Commissione tecnica, nominata per la sola valutazione dei titoli di cui al comma 3, ai sensi dell'articolo 36 del r.r. 1/2013, provvede alla formazione della graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale, sulla base del punteggio riportato da ciascun candidato. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Accede al corso di formazione un numero di concorrenti pari a quello dei posti messi a concorso, previo superamento dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana di cui all'articolo 16 del r.r. 1/2013. I punteggi dei titoli di studio non sono fra loro cumulabili: si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato. I punteggi sono ridotti della metà nel caso di titoli non coerenti con l'attività professionale della qualifica a concorso. Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili. (1)

5. Il corso di formazione professionale è organizzato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e si svolge con le modalità e nelle medesime date e sedi stabilite per il personale appartenente a detto Corpo. Il programma didattico, le materie, l'articolazione delle verifiche intermedie e le sedi di svolgimento del corso sono stabilite dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno, prima dell'inizio del corso stesso, e comunicate ai partecipanti per il tramite del Comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. È escluso dal corso o dall'esame di fine corso il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso ovvero a infermità dipendente da causa di servizio, il candidato è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzione disciplinare pari o più grave alla multa.

6. La Commissione esaminatrice, nominata ai sensi dell'articolo 36 del r.r. 1/2013, è composta da almeno due dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente, da almeno un componente di qualifica non inferiore a quello di ispettore antincendi e da un segretario, nominati di preferenza tra i componenti designati dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno nell'ambito delle procedure per il reclutamento di capi squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. La procedura concorsuale si conclude con l'esame finale del corso di formazione professionale, da effettuarsi con le modalità stabilite per il reclutamento dei capi squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La graduatoria finale di merito è stilata sulla base del punteggio riportato nell'esame di fine corso ed è approvata dal dirigente della struttura regionale competente in materia di concorsi. A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza di cui al comma 4.

8. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 37/2009 e al r.r. 1/2013, in quanto compatibili.

CAPO III

FINANZA LOCALE

Art. 9

(Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale. Modificazione alla l.r. 54/1998)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, in deroga all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 198.875.613,50 per l'anno 2020.

2. Per l'anno 2020, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate con le modalità di cui ai commi 3 e 4, anche in deroga alla l.r. 48/1995.

3. Per l'anno 2020, la somma di cui al comma 1 è ripartita nel modo seguente:

a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 48/1995, euro 91.524.844 (Programma 18.01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - Parz.);

b) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 48/1995, euro 102.350.769,50 ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato 2, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 48/1995;

c) trasferimenti finanziari ai Comuni per spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, autorizzati, ripartiti e liquidati ai sensi dell'articolo 10, euro 5.000.000 (Programma 9.01 - Difesa del suolo - Parz).

4. Per l'anno 2020, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a), sono destinate:

a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti con le modalità di cui articolo 6, comma 2bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000);

b) per euro 83.083.471, al finanziamento dei Comuni;

c) per euro 2.000.000, al finanziamento delle Unités des Communes valdôtaines;

d) per euro 1.999.844, per il reintegro ai Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014).

5. Per l'anno 2020, in deroga a quanto previsto dall'allegato A alla l.r. 48/1995, nella formula per la determinazione dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), il gettito cui fare riferimento è rappresentato da quello dell'imposta municipale propria, determinato con le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11, comma 2, della l.r. 48/1995, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

6. La liquidazione ai Comuni delle risorse di cui al comma 4, lettera a), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione. Se gli enti effettuano la comunicazione richiesta oltre il termine previsto, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento.

7. La liquidazione ai Comuni delle risorse di cui al comma 4, lettera b), è disposta con le seguenti modalità, tenuto conto che, se gli enti locali effettuano le comunicazioni richieste oltre i termini previsti, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento:

a) un primo acconto, fino al 50 per cento, entro il 31 maggio;

b) il saldo, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione. (2)

8. La liquidazione alle Unités des Communes valdôtaines delle risorse di cui al comma 4, lettera c), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione. Se gli enti effettuano la comunicazione richiesta oltre il termine previsto, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento.

9. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali assumono a proprio carico gli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato 2 per la parte eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

10. Al comma 2 dell'articolo 99 della l.r. 54/1998, le parole: ", individuati d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, a favore del progresso economico e sociale della popolazione valdostana e per interventi di sistemazione montana" sono sostituite dalle seguenti: "destinati al progresso economico e sociale della popolazione valdostana e a interventi di sistemazione montana, definiti annualmente nella legge di stabilità regionale".

11. Il comma 2 dell'articolo 111 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

"2. Il supporto alle attività amministrative di competenza del Conseil può essere svolto dal CELVA, previa stipulazione tra quest'ultimo e il Comune di Aosta di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 104, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.".

12. Per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 99, comma 2, della l.r. 54/1998, come modificato dal comma 10, le risorse eccedenti il gettito BIM del 2009 sono trasferite alla Regione per il finanziamento degli interventi di cui alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile).

13. Per l'anno 2020, in deroga alla l.r. 48/1995, le risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale possono essere rimodulate, con deliberazione della Giunta regionale, nell'ambito del medesimo Programma in caso di motivata necessità e urgenza mediante variazioni approvate ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 10

(Contributo straordinario ai Comuni per spese di investimento)

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 74, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), assegnato alla Regione per gli anni 2020, 2021 e 2022 per il finanziamento delle spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, è trasferito a tutti i Comuni valdostani e ripartito tra questi sulla base delle percentuali derivanti dall'applicazione dei parametri e dei pesi di cui al punto 4 della deliberazione della Giunta regionale n. 362 in data 22 marzo 2019 e determinate, con l'indicazione dei relativi importi spettanti a ciascun Comune, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di finanza locale (Programma 9.01 - Difesa del suolo - Parz.).

1bis. L'importo residuo del contributo di cui al comma 1 che, a seguito di apposito monitoraggio da effettuare entro il 31 agosto 2021, per gli anni 2020 e 2021, ed entro il 31 agosto 2022, per l'anno 2022, risulti non destinato o non utilizzato dai Comuni per interventi di salvaguardia e di tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, deve essere riversato dai medesimi sul bilancio regionale per essere riutilizzato per il finanziamento di interventi attuati direttamente dalla Regione per la riduzione del rischio idrogeologico su centri abitati e sulle infrastrutture comunali. (2a)

2. La liquidazione ai Comuni dei contributi di cui al comma 1 è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno di ciascun anno, a condizione che il Comune abbia comunicato alla struttura regionale competente in materia di finanza locale l'approvazione del bilancio di previsione. Se gli enti effettuano la comunicazione richiesta oltre il termine previsto, le liquidazioni sono disposte successivamente all'intervenuto adempimento.

2bis. A decorrere dall'anno 2021, la liquidazione ai Comuni dei contributi di cui al comma 1 è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 31 ottobre di ciascun anno, a seguito dell'esito positivo del monitoraggio di cui al comma 1bis. (2b)

3. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1, determinati in euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante le risorse statali trasferite ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della l. 160/2019. Titolo 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia 02 (Contributi agli investimenti).

Art. 11

(Disposizioni in materia di edilizia scolastica. Contributi agli investimenti per interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali)

1. Per l'anno 2020, la Regione è autorizzata a effettuare trasferimenti agli enti locali per il finanziamento di spese di progettazione e lavori inerenti a interventi di adeguamento a norma e messa in sicurezza del patrimonio di edilizia scolastica di proprietà degli enti locali, nonché di verifica di vulnerabilità sismica.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 500.000 per l'anno 2020, è finanziato mediante le risorse derivanti da trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), (Programma 4.03 - Edilizia scolastica - parz. - Titolo 2).

Art. 12

(Compartecipazione dei Comuni al contributo per il risanamento della finanza pubblica)

1. A decorrere dal 2020, i Comuni compartecipano al contributo richiesto dallo Stato alla Regione per il risanamento della finanza pubblica, ai sensi dell'accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 16 novembre 2018 dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Regione, recepito dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), per l'importo di euro 32.471.984,54, già determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, a titolo di maggior gettito dell'imposta municipale propria.

2. Ciascun Comune compartecipa al contributo di cui al comma 1 per un importo pari a quello già definito dalla Giunta regionale con le deliberazioni che hanno stabilito, per l'anno 2018, i criteri di trasferimento e le modalità di regolazione contabile degli importi dovuti e accantonati.

3. I criteri di trasferimento e le modalità di regolazione contabile degli importi di cui al comma 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

4. Al Comune di Bard, che in relazione a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 17, del d.l. 201/2011 contabilizza un minor gettito dell'imposta municipale propria, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2020, un trasferimento per un importo pari a quello definito, per l'anno 2018, dalla Giunta regionale con le deliberazioni di cui al comma 2.

5. L'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015), è abrogato. Conseguentemente, per l'anno 2019, l'importo dovuto dai Comuni, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del d.l. 201/2011, a titolo di maggior gettito dell'imposta municipale propria, l'importo del riversamento al Comune di Bard che ha contabilizzato un minor gettito, nonché i relativi criteri di trasferimento e le modalità di regolazione contabile corrispondono a quelli già determinati dalla Giunta regionale per l'anno 2018 ai sensi del medesimo decreto.

Art. 13

(Finanziamento al Comune di Bionaz della spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada Bionaz-La Léchère)

1. La Regione è autorizzata, a decorrere dall'anno 2020, a erogare un contributo annuo al Comune di Bionaz in attuazione dell'accordo di mediazione sottoscritto in data 31 luglio 2019 con il predetto Comune e tenuto conto degli impegni assunti dalla Regione con la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 1963, n. 3408.

2. L'onere per il finanziamento della spesa di cui al comma 1 è quantificato in euro 24.400 annui, in relazione alla spesa di manutenzione ordinaria e in euro 61.000 per ogni quinquennio, a partire dall'annualità 2020, in relazione alla spesa di manutenzione straordinaria.

3. Gli importi di cui al comma 2 sono soggetti a rivalutazione quinquennale, in base alla variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica in relazione all'anno precedente a quello di riferimento.

4. L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è determinato in euro 85.400, per l'anno 2020 ed euro 24.400, per gli anni 2021 e 2022 (Programma 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali - parz.).

Art. 14

(Interventi per lo sviluppo di Aosta capitale dell'autonomia. Modificazioni alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 27)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 27 (Interventi per lo sviluppo di Aosta capitale dell'autonomia), le parole: "decennio 2012/2021 di euro 15.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "periodo 2012/2024 di euro 12.000.000".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 27/2011, è inserito il seguente:

"1bis. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il Comune di Aosta, le necessarie modifiche al piano di cui all'articolo 3, comma 1, in relazione alla dotazione finanziaria complessiva e all'effettivo stato di attuazione del piano medesimo.".

3. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 27/2011, le parole: "decennio 2012/2021" sono sostituite dalle seguenti: "periodo 2012/2024".

4. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del comma 3 è determinato complessivamente in euro 4.500.000, di cui euro 1.500.000 per l'anno 2022 (Programma 18.01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - parz.).

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 15

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti. Modificazioni alle leggi regionali 2 agosto 2016, n. 16, e 24 dicembre 2018, n. 12)

1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda regionale sanitaria USL della valle d'Aosta (Azienda USL) è determinata per il triennio 2020/2022, in euro 262.877.967,45 per l'anno 2020, in euro 263.222.633,69 per l'anno 2021 e in euro 263.254.633,69 per l'anno 2022 ed è così ripartita:

a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;

c) spesa per la corresponsione delle borse di studio, ordinarie e aggiuntive, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6).

2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato in euro 261.030.467,45 per l'anno 2020, in euro 261.335.133,69 per l'anno 2021 e in euro 261.335.133,69 per l'anno 2022 (Programma 13.01 - Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), di cui:

a) euro 4.678.702,94 per l'anno 2020, euro 5.083.369,18 per l'anno 2021 e euro 5.083.369,18 per l'anno 2022, destinati in via esclusiva e vincolata al finanziamento da parte dell'Azienda USL degli accantonamenti per gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il personale dipendente e convenzionato;

b) euro 7.500.000, per ciascun anno del triennio 2020/2022, per il saldo degli oneri di mobilità sanitaria;

c) euro 1.000.000, per ciascun anno del triennio 2020/2022, destinati in via esclusiva e vincolata alla compensazione dei mancati introiti derivanti dall'adozione di misure di revisione delle modalità di compartecipazione alla spesa sanitaria regionale da parte dei cittadini.

3. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), è determinato in euro 1.279.500 per l'anno 2020, in euro 1.319.500 per l'anno 2021 e in euro 1.319.500 per l'anno 2022 (Programma 13.02 - Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA).

4. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera c), è determinato in euro 568.000 per l'anno 2020, in euro 568.000 per l'anno 2021 e in euro 600.000 per l'anno 2022 ed è destinato in via esclusiva e vincolata al finanziamento da parte dell'Azienda USL degli oneri derivanti dalla corresponsione delle borse di studio, ordinarie e aggiuntive, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale (Programma 13.07 - Ulteriori spese in materia sanitaria).

5. A integrazione dei trasferimenti di cui al comma 1, la Regione trasferisce all'Azienda USL le somme introitate a titolo di pay-back derivanti dal recupero di somme a carico delle aziende farmaceutiche, stimate in euro 900.000 per ciascun anno del triennio 2020/2022.

6. In relazione a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di specialistica ambulatoriale di cui agli articoli 15 e 16 e relativi allegati del medesimo decreto, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, le conseguenti variazioni di bilancio tra i programmi 13.01 e 13.02.

7. La Giunta regionale, a decorrere dall'anno 2020, previa variazione di bilancio, è autorizzata a utilizzare, con propria deliberazione su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità, le economie conseguenti alla definizione dei saldi degli oneri di mobilità sanitaria di cui al comma 2, per il finanziamento dei LEA di cui al comma 1, lettera a).

8. La Regione può trasferire all'Azienda USL le somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attività. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Al fine di assicurare la corretta e appropriata allocazione delle risorse nel limite del finanziamento di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, impartisce direttive all'Azienda USL in ordine alle specifiche misure da adottare per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di personale a qualsivoglia titolo impiegato nell'Azienda USL, ivi compreso quello convenzionato.

10. Il comma 10 dell'articolo 12 della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021), è sostituito dal seguente:

"10. A decorrere dall'anno 2020, le risorse aggiuntive regionali (RAR), ricomprese nel finanziamento di cui al comma 1, lettera a), annualmente destinate al personale di livello dirigenziale dipendente dall'Azienda USL, determinate in euro 1.520.000 all'anno, sono stabilmente consolidate, in deroga al limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e in relazione a quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), a finanziare il Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale di livello dirigenziale dell'area sanità e sono corrisposte secondo le modalità previste dal medesimo Fondo. Le medesime risorse sono distribuite nei Fondi delle diverse aree dirigenziali, proporzionalmente al numero dei dipendenti a tempo indeterminato presenti in ciascuna area alla data del 1° gennaio 2020.".

11. I commi 11 e 12 dell'articolo 12 della l.r. 12/2018 sono abrogati.

12. La spesa per investimenti in ambito sanitario è determinata in euro 13.081.164,17 per l'anno 2020, in euro 9.696.716,63 per l'anno 2021 e in euro 6.650.000 per l'anno 2022, di cui euro 5.431.164,17 per l'anno 2020 ed euro 3.846.716,63 per l'anno 2021 a valere su fondi statali (Programma 13.05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari - parz.). I predetti stanziamenti sono assegnati e trasferiti all'Azienda USL sulla base del piano triennale degli investimenti, dalla stessa predisposto ai sensi della normativa vigente.

Art. 16

(Disposizioni in materia di organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32)

1. All'articolo 23 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, la Regione provvede al finanziamento dell'esecuzione dei lavori, dell'acquisizione degli elementi di arredo e delle attrezzature e degli afferenti oneri dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla struttura polifunzionale sita nel Comune di Morgex, nella quale ospitare una struttura socio-assistenziale residenziale per anziani, alla cui gestione provvede l'Unité des Communes valdôtaines Valdigne Mont-Blanc, con le modalità stabilite in apposito accordo di programma tra la Regione, la predetta Unité e il Comune di Morgex.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia socio-sanitaria provvede alla liquidazione delle spese sostenute su presentazione, da parte del Comune di Morgex o dell'Unité des Communes valdôtaines Valdigne Mont-Blanc, incaricati della realizzazione delle opere con le modalità stabilite in apposito accordo di programma, di regolari stati d'avanzamento dei lavori, corredati dei relativi documenti di contabilità, in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.";

c) dopo il comma 3, come sostituito dalla lettera b), è inserito il seguente:

"3bis. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia socio- sanitaria provvede alla liquidazione delle spese sostenute per l'acquisizione degli elementi di arredo e delle attrezzature su presentazione, da parte dell'Unité des Communes valdôtaines Valdigne Mont-Blanc, della documentazione idonea ad attestare la spesa sostenuta.".

Art. 17

(Interventi economici di sostegno e promozione sociale. Modificazione alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 23)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali), è inserito il seguente:

"2bis. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti residenti nel territorio regionale per periodi inferiori a quelli previsti dal comma 2, in presenza di progetti di inserimento basati sulla segnalazione, da parte dei servizi sociali o socio-sanitari e del dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche per la famiglia, di situazioni caratterizzate dall'assenza o dall'inadeguatezza di reti familiari e di altre risorse tali da rendere l'istituzionalizzazione priva di alternative.".

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 25.000 a decorrere dall'anno 2020 ed è ricompreso nell'autorizzazione complessiva della l.r. 23/2010, come determinata dall'allegato 2 (Programma 12.03 - Interventi per gli anziani - parz.).

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 18

(Interventi in materia di politiche del lavoro)

1. Nelle more dell'adozione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), del nuovo piano triennale degli interventi di politica del lavoro (PPL), sono poste in essere, nell'anno 2020, le seguenti azioni:

a) finanziamento di lavori di utilità sociale, di cui al paragrafo 5.1.8 del PPL;

b) erogazione di borse lavoro, di cui al paragrafo 5.1.7 del PPL;

c) voucher formativi individuali per l'acquisizione di competenze e abilità operative per l'esercizio di una professione, un'impresa o per l'inserimento lavorativo;

d) voucher per i servizi al lavoro;

e) interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di promozione degli investimenti);

f) finanziamento dei corsi di tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di cui agli articoli 11 e 13 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione);

g) finanziamento dei corsi di abilitazione e aggiornamento per gli operatori che svolgono le professioni turistiche ai sensi degli articoli 5 e 10 legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7).

2. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è determinata, per il triennio 2020/2022, in complessivi euro 10.375.000, annualmente così suddivisa:

a) anno 2020 euro 4.105.000;

b) anno 2021 euro 2.110.000;

c) anno 2022 euro 4.160.000.

(Programma 15.01- Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro parz.; Programma 15.03 - Sostegno all'occupazione - parz.; Programma 15.02 - Formazione professionale - parz.; Programma 04.05 - Istruzione tecnica superiore - parz.).

3. La Giunta regionale, oltre alle azioni di cui al comma 1, può individuare, con propria deliberazione, previo parere del Consiglio per le politiche del lavoro, ulteriori azioni per gli interventi di politiche attive del lavoro, per l'anno 2020.

Art. 19

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione.

2. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea C/2015/907, in data 12 febbraio 2015, del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2014/2022, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 18.612.643, di cui euro 9.652.643 quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma ed euro 8.960.000 quale quota di risorse aggiuntive regionali. La quota di cofinanziamento regionale è determinata, per il triennio 2020/2022, in complessivi euro 4.020.389,36, di cui euro 3.552.189,26 già autorizzati per il periodo 2014/2019 e riprogrammati, ed è annualmente così suddivisa:

a) anno 2020 euro 2.525.011,35;

b) anno 2021 euro 1.298.578,62;

c) anno 2022 euro 196.799,39.

La quota di risorse aggiuntive regionali è determinata, per il triennio 2020/2022, in complessivi euro 5.950.000 ed è annualmente così suddivisa:

a) anno 2020 euro 2.080.000;

b) anno 2021 euro 1.890.000;

c) anno 2022 euro 1.980.000. (6)

4. La Regione attua, nel periodo 2021/2027, gli interventi da definire nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2021/2027, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, previsto dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2018) 372 final del 29 maggio 2018] relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2018) 375 final del 29 maggio 2018], recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo e migrazione, al Fondo per la sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti.

5. Gli investimenti di cui al comma 4 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2018) 375 final] e della l. 183/1987.

6. Per le finalità di cui al comma 4 e per consentire l'avvio di primi interventi, è autorizzata, per il periodo 2020/2021, la spesa, a carico della Regione, di euro 913.851,75 quale quota di risorse aggiuntive regionali per il periodo 2020/2021, annualmente così suddivisa:

a) anno 2020 euro 620.000;

b) anno 2021 euro 216.311,05;

c) anno 2022 euro 77.540,70.

7. La Regione attua, nel periodo 2014/2020, gli interventi definiti nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FSE), cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo sociale europeo e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione.

8. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea C/9921/2014, in data 12 dicembre 2014, modificata, da ultimo, con decisione C/5827/2019, in data 30 luglio 2019, del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FSE), gli interventi di cui al comma 7 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e della l. 183/1987.

9. Per gli interventi di cui al comma 7, è autorizzata, per il triennio 2020/2022, la spesa complessiva a carico della Regione di euro 10.834.228,06, così suddivisa:

a) euro 3.566.746,72, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, annualmente così suddivisa:

1) anno 2020 euro 2.200.926,94;

2) anno 2021 euro 1.085.736,63;

3) anno 2022 euro 280.083,15;

b) euro 7.267.481,34, quale quota di risorse aggiuntive regionali, così suddivisa:

1) anno 2020 euro 1.364.760;

2) anno 2021 euro 2.734.760;

3) anno 2022 euro 3.167.961,34. (7)

10. Per il Piano giovani Valle d'Aosta 2013/2015, rientrante nel Piano nazionale di azione coesione (PAC), è autorizzata, per il biennio 2020/2021, la spesa di euro 500.000, quale quota di risorse aggiuntive regionali, annualmente così suddivisa:

a) anno 2020 euro 220.000;

b) anno 2021 euro 280.000.

11. Per il Programma operativo nazionale Occupazione giovani 2014/2020 (PON IOG FSE), attuativo, in Italia, dell'iniziativa Garanzia giovani, è autorizzata, per il triennio 2020/2022, la quota di risorse aggiuntive regionali di euro 150.000, annualmente così suddivisa:

a) anno 2020 euro 50.000;

b) anno 2021 euro 50.000;

c) anno 2022 euro 50.000.

12. Per il Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l'occupazione (PON SPAO FSE) 2014/2020 è autorizzata, per l'annualità 2020, la quota di risorse aggiuntive regionali di euro 100.000. (8)

13. La Regione attua, nel periodo 2021/2027, gli investimenti da definire nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2021/2027, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e dal Fondo di rotazione statale, previsto dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2018) 382 final del 30 maggio 2018] relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2018) 375 final del 29 maggio 2018], recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo e migrazione, al Fondo per la sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti.

14. Gli investimenti di cui al comma 13 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2018) 375 final] e della l. 183/1987.

15. Per le finalità di cui al comma 13 e per consentire l'avvio dei primi interventi, è autorizzata, per il periodo 2021/2022, la spesa, a carico della Regione, di euro 2.164.000 quale quota di risorse aggiuntive regionali per il periodo 2021/2022, annualmente così suddivisa:

a) anno 2021 euro 1.062.000;

b) anno 2022 euro 1.102.000.

16. La Regione attua, nel periodo 2007/2022, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 (FSC, ex Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)).

17. Per le finalità di cui al comma 16, è autorizzata, per il periodo 2007/2022, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 35.128.423, così suddivisa:

a) euro 18.790.167, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma;

b) euro 16.338.256, quale quota di risorse aggiuntive regionali che, per il periodo 2020/2022, è determinata in euro 24.000, annualmente così suddivisa:

1) anno 2020 euro 8.000;

2) anno 2021 euro 8.000;

3) anno 2022 euro 8.000.

18. La Regione attua, nel periodo 2014/2022, investimenti nell'ambito di Piani, Patti e Accordi di programma quadro 2014/2020, cofinanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

19. Per le finalità di cui al comma 18, è autorizzata, per il periodo 2020/2022, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 2.553.210, annualmente così suddivisa:

a) quale quota di cofinanziamento regionale: euro 928.000 per l'anno 2020;

b) quale quota di risorse aggiuntive regionali: euro 1.625.210, per il triennio 2020/2022, annualmente così suddivisi:

1) anno 2020 euro 27.100;

2) anno 2021 euro 90.110;

3) anno 2022 euro 1.508.000.

20. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei Programmi di Cooperazione territoriale europea relativi al periodo 2014/2020, previsti dai regolamenti (UE) nn. 1299/2013, 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, per il periodo 2020/2022, oltre che per il finanziamento di attività nell'ambito dei Programmi tematici a gestione diretta della Commissione europea e della Strategia europea per la regione alpina (EUSALP), sono rideterminati in complessivi euro 404.185,41, annualmente così suddivisi:

a) anno 2020 euro 74.756,60;

b) anno 2021 euro 163.163,31;

c) anno 2022 euro 166.265,50. (9)

21. Per i Programmi di Cooperazione territoriale europea 2014/2020 (FESR), i trasferimenti del contributo dell'Unione europea (FESR) e dello Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui alla l. 183/1987, effettuati dal Capofila di Progetto in favore dei Partner, sono contabilizzati, in entrata e in uscita, tra i servizi per conto terzi e partite di giro, stante l'assenza di discrezionalità e autonomia decisionale del medesimo nell'espletamento di tale attività per i Programmi interessanti la Valle d'Aosta.

22. Le variazioni compensative tra i titoli degli stanziamenti di entrata e tra quelli di spesa, di competenza e di cassa, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti dal presente articolo. Per i Programmi a cofinanziamento europeo e statale che prevedono il cofinanziamento regionale, tali variazioni si estendono anche agli stanziamenti dei capitoli di spesa finanziati da risorse regionali, in linea con il principio contabile applicato della contabilità finanziaria che estende la natura vincolata dei trasferimenti UE alle risorse destinate al cofinanziamento statale, ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente.

23. Le spese per interventi coerenti con i Programmi di cui al presente articolo possono essere rendicontate dalla Regione, a valere sui medesimi Programmi, purché rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.

24. Le risorse aggiuntive regionali di cui al presente articolo sono autorizzate per integrare la disponibilità di risorse finanziarie per obiettivi previsti dai Programmi e dai Progetti cofinanziati, laddove questi ultimi non assicurino la necessaria risposta ai fabbisogni individuati, e anche alla luce di possibili rinunce ai finanziamenti da parte dei beneficiari, economie di spesa e non rispondenza agli stringenti vincoli di ammissibilità previsti dalla normativa europea e statale, dai Programmi e dai relativi sistemi di gestione e controllo. Al fine di massimizzare l'acquisizione al bilancio regionale delle entrate relative ai contributi europei e statali, le spese, afferenti ai capitoli di spesa del bilancio della Regione riferiti, da un lato, alle risorse europee, statali e regionali a titolo di cofinanziamento di Programmi e Progetti e, dall'altro, alle risorse aggiuntive regionali e a quelle di cui al comma 23, sono considerate nell'ambito della certificazione delle medesime ai servizi della Commissione europea e dello Stato, in quanto rispondenti ai vincoli di ammissibilità previsti dalla normativa europea e statale, dai Programmi e dai relativi sistemi di gestione e controllo.

Art. 20

(Programma di sviluppo rurale)

1. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli interventi definiti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 25 febbraio 2016, n. 1849/XIV, in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2014/2020.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 10.000.000 quale quota di cofinanziamento regionale, annualmente così suddivisa:

a) anno 2020 euro 3.500.000;

b) anno 2021 euro 2.500.000;

c) anno 2022 euro 4.000.000. (10)

3. Per le attività di gestione del Programma di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa è rideterminata, per il triennio 2020/2022, in euro 680.000 (Missione 16 - Programma 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), annualmente così suddivisa:

a) anno 2020 euro 160.000;

b) anno 2021 euro 260.000;

c) anno 2022 euro 260.000. (11)

4. Ai fini dell'avvio della nuova programmazione europea in materia di agricoltura e di sviluppo rurale per il periodo 2021/2027 è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 5.000.000 (Programma 16.1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - parz.).

Art. 21

(Piano di interventi in ambito agricolo e nel settore delle opere di pubblica utilità. Legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24)

1. Il Piano di cui all'articolo 21 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), finalizzato alla realizzazione degli interventi nel settore agricolo e della manutenzione delle opere di pubblica utilità, è prorogato per il triennio 2020/2022 e il suo finanziamento è rideterminato in euro 1.169.000 per ciascuno degli anni del triennio, con stanziamento iscritto nei seguenti programmi:

a) Programma 16.01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - parz.;

b) Programma 10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali - parz..

2. Per l'attuazione del Piano di cui al comma 1, relativamente alla realizzazione degli interventi di cui al Programma 10.05, nel settore della manutenzione delle opere di pubblica utilità, è autorizzata l'assunzione, per un periodo di centoventi giornate lavorative per ogni anno solare, di un numero massimo di trentacinque operai a tempo determinato, mediante attingimento da apposita graduatoria regionale, di validità triennale, approvata a seguito di selezione per titoli riservata a chi, alla data di pubblicazione dell'avviso, abbia compiuto quarantacinque anni, per le donne, e cinquant'anni, per gli uomini. Le assunzioni sono disposte dal Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale sulla base del piano di interventi di manutenzione da attuarsi, in amministrazione diretta, nell'anno di riferimento, approvato con deliberazione della Giunta regionale. Agli operai assunti trovano applicazione il contratto collettivo nazionale delle imprese edili e affini e i contratti integrativi regionali.

Art. 22

(Disposizioni in materia di aiuti regionali al settore agricolo. Modificazioni alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17)

1. Al comma 6bis dell'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), le parole: "di proprietà o condotti" sono sostituite dalle seguenti: "condotti direttamente o".

2. Dopo l'articolo 10bis della l.r. 17/2016, è inserito il seguente:

"Art. 10ter

(Aiuti al settore dell'apicoltura)

1. Al fine di sostenere il patrimonio apicolo e di compensare le PMI, iscritte presso l'anagrafe apistica nazionale nella sezione commerciale e operanti nel territorio regionale, per le perdite di produzione dovute ad avversità atmosferiche, possono essere concessi aiuti a fondo perduto fino ad un massimo di venti euro ad alveare nei casi in cui le stesse PMI non abbiano beneficiato, in relazione al settore dell'apicoltura, degli aiuti di cui all'articolo 10bis.

2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013.".

3. L'articolo 17 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è sostituito dal seguente:

"Art. 17

(Azioni di valorizzazione e promozione del settore agricolo)

1. Al fine di valorizzare e promuovere il settore agricolo, le filiere corte e la cultura rurale, con particolare riferimento al settore zootecnico e all'animazione sociale, la Regione può:

a) organizzare e partecipare a manifestazioni tematiche di interesse agricolo in ambito regionale, statale e sovrastatale, anche in collaborazione con altri soggetti;

b) assumere altre iniziative dirette, con particolare riferimento all'acquisto, a fini divulgativi, di pubblicazioni tematiche a interesse agricolo e zootecnico e alla realizzazione e divulgazione, anche mediante l'acquisto di pagine pubblicitarie, di materiale informativo relativo alle produzioni agroalimentari e vitivinicole regionali, senza alcun pregiudizio qualitativo che evidenzi la superiorità di tali produzioni rispetto ad altre o riferimenti diretti a singoli operatori del settore;

c) concedere aiuti a fondo perduto o in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti ai beneficiari, per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere, esposizioni e manifestazioni finalizzate a valorizzare e promuovere il settore agricolo e la cultura rurale;

d) valorizzare le eccellenze del territorio regionale, con particolare riferimento ai prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), ai prodotti a indicazione geografica protetta (IGP) e ai prodotti agroalimentari tradizionali (PAT), anche attraverso la sottoscrizione di protocolli di intesa.

2. Possono beneficiare degli aiuti di cui al comma 1, lettera c):

a) gli enti locali, le loro forme associative e i soggetti privati che operano senza fini di lucro;

b) le imprese, le reti di impresa e le associazioni di produttori in qualsiasi forma giuridica costituite, operanti nel territorio regionale nel settore agricolo, aventi i requisiti di PMI.

3. Al fine di promuovere il coinvolgimento e la conoscenza della realtà agricola presso la popolazione, la Regione può, inoltre, avviare:

a) attività didattiche relative alla realtà agricola regionale;

b) attività di educazione alimentare;

c) attività di divulgazione e di sperimentazione in ambito agricolo;

d) progetti di sviluppo del settore agroalimentare con il coinvolgimento dei portatori di interesse.

4. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera c), sono concessi, in favore dei beneficiari di cui al comma 2, lettera a), ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, in quanto applicabile, e in favore dei beneficiari di cui al comma 2, lettera b), ai sensi e nei limiti dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 702/2014, fino a un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile.

5. In relazione alle finalità di cui al presente articolo, la struttura regionale competente e? autorizzata a effettuare il trattamento di dati personali, come definito dall'articolo 2ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese la comunicazione e la diffusione dei medesimi per scopi pertinenti e non eccedenti le predette finalità.".

4. Al comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 17/2016, dopo le parole: "10bis," sono inserite le seguenti: "10ter,".

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 17/2016, è inserito il seguente:

"5bis. La domanda per la concessione degli aiuti a fondo perduto di cui alla presente legge non è ammissibile qualora il soggetto istante risulti debitore nei confronti della Regione o dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA) di somme ottenute a titolo di anticipo degli aiuti previsti dai Programmi di sviluppo rurale 2007/2013 e 2014/2020, ai sensi degli articoli 23 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007), 33 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), 34 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011), 27 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012), e 23 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). È fatta salva la possibilità, per il soggetto istante, di estinguere il debito nei confronti di Regione o di AREA VdA, ai fini dell'ammissibilità della domanda, anche richiedendo che la somma prevista a titolo di aiuto a fondo perduto sia, in tutto o in parte, introitata, in commutazione di incasso, dalla Regione o autorizzando, ai sensi dell'articolo 1269 del codice civile, la Regione stessa a liquidare la somma prevista a titolo di aiuto, in tutto o in parte, in favore di AREA VdA. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli aiuti di cui all'articolo 9 concessi per il tramite delle associazioni di allevatori.".

6. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 17/2016, le parole: "e 12" sono sostituite dalle seguenti: ", 12 e 17, comma 1, lettera c), limitatamente agli aiuti concessi in favore dei beneficiari di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b).".

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 sono determinati rispettivamente in annui euro 10.000 e euro 50.000 a decorrere dal 2020. Tali oneri sono ricompresi per il triennio 2020/2022 nell'autorizzazione complessiva della l.r. 17/2016, come determinata dall'allegato 1 (Programma 16.01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - parz.).

Art. 23

(Rifinanziamento degli interventi in favore delle nuove imprese innovative di cui alla legge regionale 14 giugno 2011, n. 14)

1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 8bis della legge regionale 14 giugno 2011, n. 14 (Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative), già determinata in euro 150.000 per l'anno 2019 dall'articolo 15 della legge regionale 24 aprile 2019, n. 4 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali), è determinata per il medesimo importo per l'anno 2020 nella Missione 14 - Programma 1, a valere sui fondi assegnati dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 150.000 per l'anno 2020 (Programma 14.01 Industria e PMI e Artigianato - parz.).

Art. 24

(Disposizioni in materia di attività promozionale della Regione. Modificazione alla l.r. 2/2003)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 2/2003, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche attraverso l'organizzazione di mostre e concorsi che possono prevedere l'assegnazione di premi in denaro".

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 30.000 a decorrere dal 2020 (Programma 14.01 Industria e PMI e Artigianato - parz.).

Art. 25

(11a)

Art. 26

(Finanziamenti in gestione ordinaria presso FINAOSTA S.p.A.)

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare, senza oneri a carico del bilancio regionale, una convenzione con FINAOSTA S.p.A. per il finanziamento, limitatamente al triennio 2020/2022, delle domande di mutuo di cui al capo IIIquater del titolo IV della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), con fondi propri della gestione ordinaria di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).

Art. 27

(Rifinanziamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di riconversione a convitto dell'immobile ex priorato e Collegio Saint-Bénin. Modificazione alla l.r. 4/2019)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 4/2019, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020".

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 350.000 per l'anno 2020 (Programma 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione - parz.).

Art. 28

(Disposizioni in materia di Museo dell'artigianato valdostano di tradizione (MAV))

1. Per l'anno 2020, la Regione è autorizzata a effettuare interventi di ampliamento e di manutenzione straordinaria della struttura presso la quale ha sede il Museo dell'artigianato valdostano di tradizione (MAV) di cui all'articolo 2bis della legge regionale 24 maggio 2007, n. 10 (Nuova disciplina dell'Institut Valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT)), volti ad assicurare il regolare svolgimento delle attività di acquisizione, conservazione e valorizzazione, presso il MAV, dei beni culturali del patrimonio etno-artigianale valdostano.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinata in euro 225.000 per l'anno 2020 (Programma 14.01 - Industria, PMI e artigianato - parz.).

Art. 29

(Contributi straordinari a favore degli esercizi di vicinato) (12)

1. Al fine di sostenere la nuova apertura di esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, la Giunta regionale è autorizzata a concedere in via sperimentale, per il triennio 2021/2023, contributi a fondo perduto per l'avvio dell'attività fino a un massimo di euro 15.000. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, sentite la commissione consiliare competente e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese interessate, i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari, le iniziative agevolabili, l'intensità, le condizioni e le modalità per la concessione e la revoca dei contributi, nonché la disciplina di ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, ai fini dell'attuazione del presente comma.

2. Al fine di garantire il mantenimento degli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, la Giunta regionale è autorizzata a concedere in via sperimentale, per il triennio 2021/2023, contributi a fondo perduto fino a un massimo di euro 6.000 annui. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente comma gli esercizi di vicinato con un volume di affari medio annuo dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), negli ultimi tre anni, non superiore a euro 120.000 e che impiegano non più di 2,5 unità lavorative annue (ULA). La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, sentite la commissione consiliare competente e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese interessate, gli ulteriori criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari, le iniziative agevolabili, l'intensità, le condizioni e le modalità per la concessione e la revoca dei contributi, nonché la disciplina di ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, ai fini dell'attuazione del presente comma.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi ai sensi e nei limiti della normativa europea vigente in materia di aiuti in regime de minimis. Al termine del triennio 2021/2023, la Giunta regionale informa la commissione consiliare competente degli effetti derivanti dalla sperimentazione di cui al presente articolo, al fine di consentire l'assunzione delle conseguenti determinazioni in ordine alla conferma o alla modificazione della disciplina diretta a sostenere la nuova apertura e il mantenimento degli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 500.000 a decorrere dal 2020 (Programma 14.2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori).

Art. 30

(Misure straordinarie di sostegno alle Pro loco per le spese di gestione della sicurezza nelle manifestazioni pubbliche)

1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo turistico, culturale e sociale del territorio e di valorizzare le tradizioni locali, sostiene l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, artigianali e sportive, feste tradizionali, sagre ed eventi enogastronomici di rilevanza turistica locale, attraverso la concessione alle Pro loco operanti nel territorio regionale di contributi straordinari per le spese correlate all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia di gestione della sicurezza nelle manifestazioni pubbliche.

2. I contribuiti di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima di 5.000 euro per ciascun evento e, comunque, per un importo non superiore al cinquanta per cento della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile, nell'ambito della quale rientrano gli adempimenti per l'ottenimento delle certificazioni in materia di sicurezza, antincendio e primo soccorso.

3. Al fine di definire modalità condivise per la semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi necessari per l'organizzazione delle manifestazioni di cui al presente articolo, è istituito presso la Regione, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, un apposito Tavolo di lavoro, che può prevedere anche articolazioni sul territorio che tengano conto delle singole specificità locali.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 250.000 a decorrere dal 2020 (Programma 7.1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo).

CAPO VI

ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 31

(Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico di linea. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è aggiunta la seguente:

"dbis) i soggetti che svolgono attività di servizio civile.".

2. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), dopo le parole: "frequentino università", sono inserite le seguenti: ", percorsi di istruzione tecnica superiore o di istruzione e formazione tecnica superiore previsti dalla normativa statale vigente".

3. Dopo il comma 7bis dell'articolo 24 della l.r. 29/1997, è aggiunto il seguente:

"7ter. Alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che organizzano attività legate alla pratica dello sci per i propri studenti è riconosciuto, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, un rimborso fino al 100 per cento delle spese di trasporto delle scolaresche. In caso di attività o manifestazioni legate alla pratica dello sci organizzate direttamente dalla Regione, le spese di trasporto delle scolaresche sono dalla stessa direttamente sostenute.".

4. Dopo l'articolo 60 della l.r. 29/1997, è inserito il seguente:

"Art. 60bis

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque utilizzi i mezzi pubblici di trasporto in violazione di quanto stabilito dall'articolo 24, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro pari all'importo del beneficio indebitamente conseguito. Resta fermo l'obbligo di pagamento delle somme relative ai viaggi indebitamente effettuati.

2. Chiunque utilizzi il servizio di cui all'articolo 56 in assenza dei requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro di euro 300. Resta fermo l'obbligo di pagamento delle somme relative ai viaggi indebitamente effettuati.

3. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, si osserva quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.".

5. L'onere di cui al comma 2 è quantificato in euro 3.000 a decorrere dall'anno 2020 (Programma 04.06 - Servizi ausiliari all'istruzione - parz.).

6. L'onere di cui al comma 3 è quantificato in euro 30.000 a decorrere dall'anno 2020 (Programma 04.06 - Servizi ausiliari all'istruzione - parz.).

Art. 32

(Disposizioni in materia di interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone. Modificazione alla legge regionale 9 maggio 1995, n. 15)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 (Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a interventi per rendere uniforme, a livello regionale, la livrea dei mezzi".

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in annui euro 20.000 per il triennio 2020/2022 ed è ricompreso nell'autorizzazione complessiva della l.r. 15/1995, come determinata dall'allegato 1 (Programma 10.02 - Trasporto pubblico locale).

Art. 33

(Iniziative e manifestazioni organizzate in Valle d'Aosta a favore degli emigrati valdostani all'estero. Modificazione alla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 91)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 91 (Provvedimenti a favore degli emigrati valdostani all'estero), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sui quali la Regione esegue a proprio carico i necessari lavori di adeguamento e manutenzione, ai fini dello svolgimento della manifestazione medesima, e al cui finanziamento provvede, nei limiti delle disponibilità di bilancio, con deliberazione della Giunta regionale".

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 155.000 per l'anno 2020 e in euro 135.000 a decorrere dall'anno 2021 (Programma 10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali - parz.).

Art. 34

(Disposizioni in materia di cantieri forestali. Modificazioni alla legge regionale 27 luglio 1989, n. 44)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), le parole: "del Consiglio permanente degli enti locali e" sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 44/1989, è inserito il seguente:

"1bis. Per l'attuazione dei piani di intervento di cui all'articolo 3, sono organizzati, a cura e spese della Regione, specifici interventi formativi per gli operai forestali di cui all'articolo 4.".

3. Le somme di cui al comma 2 sono previste, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nella predisposizione del piano di intervento di cui all'articolo 3 della l.r. 44/1989, come modificato dal comma 1.

4. L'onere derivante dall'applicazione del comma 2 è determinato in euro 25.000 per il triennio 2020/2022 (Missione 09-programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione parz.) ed è ricompreso nell'autorizzazione complessiva della l.r. 44/1989, come determinata dall'allegato 1.

Art. 35

(Disposizioni in materia di valorizzazione delle foreste e della rete sentieristica regionale)

1. Al fine di valorizzare le foreste valdostane e la rete sentieristica regionale, la Regione può affidare incarichi aventi a oggetto l'elaborazione di analisi di settore finalizzate all'individuazione di idonee misure di intervento.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in complessivi euro 140.000, di cui euro 80.000 per l'anno 2020 ed euro 60.000 per l'anno 2021 (Programma 09.05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - parz.).

Art. 36

(Disposizioni in materia di pesca. Modificazioni alle leggi regionali 11 agosto 1976, n. 34, e 29 marzo 2010, n. 12)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 34 (Nuovi provvedimenti in materia di pesca e nel funzionamento del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta), è inserito il seguente:

"2bis. Le concessioni per l'istituzione di riserve di pesca sono rilasciate dalla Giunta regionale e sono soggette al pagamento annuale di un canone alla Regione e di un contributo ittiogenico al Consorzio regionale pesca. I criteri per il rilascio delle concessioni di diritto esclusivo di pesca e gli importi del canone regionale e del contributo ittiogenico al Consorzio regionale pesca sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.".

2. Dopo la lettera fbis) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 34/1976, è aggiunta la seguente:

"fter) dai proventi dei contributi ittiogenici di cui all'articolo 2bis.".

3. Dopo la lettera c) del comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 29 marzo 2010, n. 12 (Nuove disposizioni in materia di tasse per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio regionale. Abrogazione delle leggi regionali 23 maggio 1973, n. 30, e 1° giugno 1982, n. 13), è aggiunta la seguente:

"cbis) i titolari di permessi di pesca giornalieri, settimanali o quindicinali.".

4. Le concessioni di diritto esclusivo di pesca rilasciate in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese quelle il cui termine di validità sia scaduto al 31 dicembre 2019, conservano validità sino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 2bis, della l.r. 34/1976, come introdotto dal comma 1.

Art. 37

(Disposizioni in materia di fauna selvatica e attività venatoria. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64)

1. Il comma 2 dell'articolo 15bis della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina della attività venatoria), è sostituito dal seguente:

"2. I cacciatori sono tenuti a versare al Comitato regionale per la gestione venatoria una quota di partecipazione alle spese di gestione del comprensorio alpino di caccia, il cui importo è stabilito dal Comitato stesso con apposito regolamento.".

2. Il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:

"3. La Regione provvede alle attività di gestione della fauna selvatica, tra cui la cura, la detenzione temporanea e la successiva liberazione degli esemplari vivi di fauna selvatica di cui al comma 1, mediante licitazione o trattative private, ovvero in economia diretta, avvalendosi in quest'ultimo caso anche di personale precario o stagionale, ricorrendo per l'acquisto di qualsiasi materiale alle ditte migliori offerenti per qualità e condizioni; è, altresì, ammesso l'affidamento di incarichi a liberi professionisti o a istituti specializzati. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dalla Regione in strutture proprie o in uso da terzi; nel caso di strutture non di proprietà regionale, la Regione, oltre a farsi carico delle spese di gestione, può eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria necessari allo svolgimento delle attività.".

3. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 sono determinati in annui euro 11.872 per il triennio 2020/2022 e trovano copertura nell'ambito del Programma 16.02 (Caccia e pesca - parz.), a valere sulle risorse previste per la l.r. 64/1994.

Art. 38

(Finanziamento per interventi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati di rilevanza regionale. Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31)

1. Per la realizzazione diretta da parte dei proprietari degli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente della contaminazione dell'area ex-Cogne, in cui è stata rilevata una contaminazione storica, già inserita nel Piano regionale di bonifica dei siti contaminati, allegato al Piano regionale di gestione dei rifiuti, per il triennio 2020-2022, la Giunta regionale, in deroga alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), è autorizzata a concedere un contributo fino al 100 per cento delle spese ritenute ammissibili relative agli interventi di definizione del piano di monitoraggio, di progettazione degli interventi urgenti, di confinamento e di realizzazione delle prime opere di confinamento e impermeabilizzazione comprensive dell'intervento in corrispondenza del piazzale Vergelle.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, la tabella di cui all'allegato A alla l.r. 31/2007 è sostituita dalla seguente:

"Allegato A (articolo 23, comma 1):

Tipologia di rifiuto

Tributo €/ton

Rifiuti inerti, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera e), del d.lgs. 36/2003, non soggetti a caratterizzazione analitica

2,00**

Rifiuti derivanti da attività da scavo (terre e rocce) rientranti nei valori limiti di cui alla Colonna A, tabella 1, allegata all'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006

10,00**

Rifiuti derivanti da attività da scavo (terre e rocce) rientranti nei valori limiti di cui alla Colonna B, tabella 1, allegata all'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006

5,00**

Rifiuti speciali assimilabili agli urbani

18,00

Rifiuti urbani da spazzamento delle strade

5,17

Rifiuti speciali assimilabili agli urbani da spazzamento delle strade

10,00

Sabbie da impianti di depurazione delle acque reflue urbane e assimilate

5,17

Rifiuti speciali non pericolosi del settore metallurgico smaltiti in discariche per rifiuti non pericolosi

5,17

Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi prodotti in Regione

10,00

Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi provenienti da fuori Regione

25,82

Rifiuti urbani

18,00*

Per ogni tipologia di rifiuto conferita in discarica non ricompresa in tabella si applica il valore massimo del tributo previsto dalla normativa vigente.

* L'effettivo importo per i rifiuti urbani è definito annualmente a partire dall'importo base di 18,00 euro/ton applicando la maggiorazione o detrazione di cui all'articolo 205 del d.lgs. 152/2006 sulla base della percentuale di raccolta differenziata conseguita dal singolo SubATO

** per il conferimento è consentito di applicare un rapporto di conversione convenzionale peso/volume pari a 1,5 tonnellate per metro cubo."." (13)

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 1.000.000 per l'anno 2020, euro 2.410.000 per l'anno 2021 ed euro 3.000.000 per l'anno 2022 e trova copertura nell'ambito del programma 9.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - parz.).

Art. 39

(Disposizioni in materia di sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), dopo le parole: "I mutui a tasso agevolato", sono inserite le seguenti: "e i contributi".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 19/2001, è aggiunto il seguente:

"4bis. Limitatamente alle spese di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), per l'anno 2020 possono, altresì, essere concessi contributi, in regime de minimis, fino alla misura massima del 40 per cento della spesa ammissibile. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a euro 2.000 e quello massimo a euro 10.000.".

3. Dopo il comma 4bis dell'articolo 5 della l.r. 19/2001, come introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:

"4ter. Gli importi di cui al comma 4bis sono considerati al netto degli oneri fiscali.".

4. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 19/2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o all'istruttoria automatica di cui all'articolo 18bis".

5. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 19/2001, dopo le parole: "L'istruttoria valutativa", sono inserite le seguenti: ", condotta limitatamente alle agevolazioni concesse sotto forma di mutuo a tasso agevolato,".

6. Dopo l'articolo 18 della l.r. 19/2001, come modificato dal comma 5, è inserito il seguente:

"Art. 18bis

(Istruttoria automatica)

1. L'istruttoria automatica, condotta limitatamente alle agevolazioni concesse sotto forma di contributo di cui all'articolo 5, comma 4bis, consiste nell'accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione allegata.".

7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 100.000 per l'anno 2020 ed è ricompreso nell'autorizzazione complessiva della l.r. 19/2001, come determinata dall'allegato 1 (Programma 07.01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo - parz.).

Art. 40

(Disposizioni in materia di diritto allo studio. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68)

1. Dopo il numero 1bis) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 (Interventi regionali in materia di diritto allo studio), è inserito il seguente:

"1ter) studenti iscritti a percorsi formativi degli istituti tecnici e di formazione superiori di cui alla normativa statale vigente;".

2. Dopo l'articolo 11 della l.r. 68/1993, è inserito il seguente:

"Art. 11bis

(Borse di studio a studenti che frequentano istituti appartenenti al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore)

1. Sono istituite borse di studio a favore di studenti:

a) residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;

b) frequentanti istituti appartenenti al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

c) che non siano beneficiari di analoghi contributi erogati dall'Amministrazione regionale o da altri enti.".

3. Al comma 1 dell'articolo 12bis della l.r. 68/1993, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e i percorsi di istruzione e formazione professionale attuati nel territorio regionale".

4. L'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 è determinato in annui euro 5.000 a decorrere dal 2020 e trova copertura nell'ambito del Programma 4.02 (Altri ordini di istruzione non universitaria - parz.), a valere sulle risorse previste per la l.r. 68/1993.

5. L'onere derivante dall'applicazione del comma 3 è determinato in annui euro 50.000 a decorrere dal 2020 e trova copertura nell'ambito del Programma 4.06 (Servizi ausiliari all'istruzione - parz.), a valere sulle risorse previste per la l.r. 68/1993.

Art. 41

(Progetto "Sci...volare a scuola")

1. Per il triennio 2020/2022, la Regione concede all'Associazione valdostana maestri di sci (AVMS) un contributo fino ad un massimo del 100 per cento delle spese dalla stessa sostenute per l'attuazione del progetto di promozione della pratica dello sci denominato "Sci...volare a scuola".

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, prevede i criteri e le modalità per la presentazione della domanda, per la concessione e per l'erogazione del contributo.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 20.000 per ciascun anno del triennio e trova copertura nell'ambito del Programma 6001 (Sport e tempo libero - parz.).

Art. 42

(Disposizioni in materia di interventi a favore dello sport. Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3)

1. Il comma 7bis dell'articolo 4 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), è sostituito dal seguente:

"7bis. Limitatamente al triennio 2020/2022, una quota dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non superiore a euro 12.000 annui, è destinata a favore dell'Associazione cronometristi della Valle d'Aosta a titolo di contributo sulle spese sostenute per l'acquisto di apparecchiature necessarie allo svolgimento dell'attività di cronometraggio, fino ad un massimo del 60 per cento della spesa sostenuta. Le relative domande, riferite a spese effettuate non anteriormente a dodici mesi dalla data di presentazione delle stesse, sono presentate annualmente alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 30 settembre e sono corredate di idonea documentazione di spesa.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 3/2004 è aggiunto il seguente:

"2bis. Al fine di sostenere l'attività sportiva dei giovani atleti di età compresa tra 19 e 23 anni che posseggono delle indubbie potenzialità e qualità tecniche e di avviare un progetto di collaborazione con gli sci club valdostani per evitare il fenomeno della specializzazione precoce delle categorie Children, la Regione istituisce in via sperimentale il progetto "Children - Under 23" concedendo all'ASIVA un contributo forfetario in aggiunta al contributo di cui al comma 2. A tal fine, il comitato ASIVA presenta all'Assessorato regionale competente in materia di sport, entro il 30 aprile dell'anno precedente l'inizio della stagione agonistica invernale, un progetto di formazione e valorizzazione degli atleti "Children - Under 23" da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale attraverso apposita convenzione.".

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono determinati per il triennio 2020/2022 rispettivamente in annui euro 12.000 e 150.000 e sono ricompresi nell'autorizzazione complessiva della l.r. 3/2004, come determinata dall'allegato 1 Programma 6.01 (Sport e tempo libero - parz.).

Art. 43

(Priorità nell'attribuzione della quota libera del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019)

1. Al fine di migliorare la programmazione finanziaria, le disponibilità finanziarie risultanti dall'eventuale quota libera del risultato di amministrazione, accertato dal rendiconto per l'esercizio 2019, sono prioritariamente destinate agli investimenti relativi:

a) al Polo universitario di Aosta di cui all'articolo 39 della l.r. 9/2008, per il recupero delle caserme Beltricco e Giordana, e alle spese di progettazione e ai lavori inerenti a interventi di adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio di edilizia scolastica;

b) agli investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di cui alle leggi regionali 29 marzo 2018, n. 6 (Interventi regionali a sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di interesse sovralocale e rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio), e 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio);

c) alle attività di prevenzione dai rischi idrogeologici di cui al capo III della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile);

d) alle attività legate all'avvio di strategie collegate alla mitigazione e all'adattamento al cambiamento climatico.

Art. 44

(Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni massime di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato 1 sono determinate nelle misure indicate nel medesimo allegato.

2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2020/2022.

Art. 45

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

_________________

(01) Comma abrogato dal comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 17 luglio 2023, n. 9.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 7 recitava:

"1.Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, è inserito il seguente:

"5bis.Limitatamente all'Amministrazione regionale, le particolari posizioni organizzative di cui al comma 5, individuate nell'ambito delle strutture permanenti, sono assegnate per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni a dipendenti dell'ente di categoria D che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella predetta categoria, mediante procedura di selezione comparativa per titoli tra tutti coloro che, nell'ente, abbiano i requisiti professionali stabiliti per le posizioni da assegnare.".

(1) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 16 della L.R. 21 aprile 2020, n. 5.

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 8 recitava:

"4. La Commissione tecnica, nominata per la sola valutazione dei titoli di cui al comma 3, lettera a), ai sensi dell'articolo 36 del r.r. 1/2013, provvede alla formazione della graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale, sulla base del punteggio riportato da ciascun candidato. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Accede al corso di formazione un numero di concorrenti pari a quello dei posti messi a concorso, previo superamento dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana di cui all'articolo 16 del r.r. 1/2013. I punteggi dei titoli di studio non sono fra loro cumulabili: si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato. I punteggi sono ridotti della metà nel caso di titoli non coerenti con l'attività professionale della qualifica a concorso. Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili.".

(2) Comma sostituito dal comma 3 dell'art. 2 della L.R. 21 aprile 2020, n. 5.

Nella formulazione originaria, il comma 7 dell'articolo 9 recitava:

"7. La liquidazione ai Comuni delle risorse di cui al comma 4, lettera b), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, con le seguenti modalità, tenuto conto che, se gli enti locali effettuano le comunicazioni richieste oltre i termini previsti, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento:

a) un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo;

b) un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione;

c) un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del rendiconto della gestione;

d) il saldo, entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del provvedimento relativo alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio.".

(2a) Comma inserito dal comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22.

(2b) Comma inserito dal comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22.

(3) Comma modificato dal comma 2 dell'articolo 5 della L.r. 21 dicembre 2020, n. 12.

Il comma 2 dell'art. 7 era già stato modificato dal comma 5 dell'articolo 91 della L.R.13 luglio 2020, n. 8, nel modo seguente:

"2. Gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 20, comma 5, della l.r. 22/2010 in scadenza entro la data del 30 novembre 2020 sono prorogati sino al 31 dicembre 2020, fatta salva la facoltà della Giunta regionale di revocare anticipatamente i predetti incarichi, rispetto alla scadenza della proroga, in relazione alle esigenze organizzative e operative dalla stessa rilevate.".

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'art. 7 recitava:

"2. Gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 20, comma 5, della l.r. 22/2010 in scadenza entro la data del 30 giugno 2020 sono prorogati sino al 31 ottobre 2020, fatta salva la facoltà della Giunta regionale di revocare anticipatamente i predetti incarichi, rispetto alla scadenza della proroga, in relazione alle esigenze organizzative e operative dalla stessa rilevate."

(4) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 27 aprile 2021, n. 8.

Il comma 5 dell'art. 7 era già stato modificato dal comma 3 dell'articolo 5 della L.r. 21 dicembre 2020, n. 12, nel modo seguente:

"5. Gli incarichi di particolare posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono fino alla data di completamento della procedura di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021.".

e, precedentemente, dal comma 6 dell'articolo 91 della L.R.13 luglio 2020, n. 8, nel modo seguente:

"5. Gli incarichi di particolare posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono fino alla data di completamento della procedura di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.".

Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'art. 7 recitava:

"5. Gli incarichi di particolare posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono fino alla data di completamento della procedura di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2020.".

(4a) Comma abrogato dal comma 5 dell'articolo 5 della L.r. 21 dicembre 2020, n. 12.

Nella formulazione originaria, il comma 6 dell'art. 7 recitava:

"6. Le risorse destinate dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 alle particolari posizioni organizzative di cui all'articolo 5 della l.r. 22/2010 e, limitatamente agli enti locali di cui all'articolo 46, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), agli incarichi dei responsabili dei servizi trovano copertura nel bilancio dei predetti enti a decorrere, rispettivamente, dalla data di completamento della nuova procedura di assegnazione delle particolari posizioni organizzative e dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; conseguentemente, il Fondo unico aziendale (FUA) è ridotto, nel 2020, in misura proporzionale alle risorse destinate al finanziamento delle particolari posizioni organizzative in essere alla data di completamento della nuova procedura di assegnazione e degli incarichi dei responsabili dei servizi in essere il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 2021, il FUA è ridotto in misura pari alle risorse complessivamente destinate, nell'anno 2019, al finanziamento delle particolari posizioni organizzative e degli incarichi dei responsabili dei servizi. Le modalità di rideterminazione delle risorse da destinare al FUA degli enti relativo all'anno 2021 e alle annualità successive sono stabilite in occasione del primo rinnovo del contratto collettivo di comparto del personale appartenente alle categorie.".

(5) Comma modificato dal comma 2 dell'articolo 7 della L.R. 27 aprile 2021, n. 8.

Il comma 7 dell'articolo 7 era già stato modificato dal comma 7 dell'articolo 91 della L.R.13 luglio 2020, n. 8, nel modo seguente:

"7. Fino al 31 dicembre 2020, in caso di vacanza di un posto dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, secondo periodo, della l.r. 22/2010, il decorso del termine di novanta giorni ivi previsto non determina la soppressione della struttura dirigenziale vacante.".

Nella formulazione originaria, il comma 7 dell'art. 7 recitava:

"7. Fino al 31 ottobre 2020, in caso di vacanza di un posto dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, secondo periodo, della l.r. 22/2010, il decorso del termine di novanta giorni ivi previsto non determina la soppressione della struttura dirigenziale vacante."

(6) Comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 44 della L.R.13 luglio 2020, n. 8.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'art. 19 recitava:

"3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2014/2022, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 19.112.643, di cui euro 9.652.643 quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma ed euro 9.460.000 quale quota di risorse aggiuntive regionali. La quota di cofinanziamento regionale è determinata, per il triennio 2020/2022, in complessivi euro 3.898.988,65, di cui euro 3.552.189,26 già autorizzati per il periodo 2014/2019 e riprogrammati, ed è annualmente così suddivisa:

a) anno 2020 euro 2.253.610,64;

b) anno 2021 euro 1.298.578,62;

c) anno 2022 euro 346.799,39.

La quota di risorse aggiuntive regionali è determinata, per il triennio 2020/2022, in complessivi euro 6.450.000 ed è annualmente così suddivisa:

a) anno 2020 euro 2.580.000;

b) anno 2021 euro 1.890.000;

c) anno 2022 euro 1.980.000.".

(7) Comma sostituito dal comma 2 dell'articolo 44 della L.R.13 luglio 2020, n. 8.

Nella formulazione originaria, il comma 9 dell'art. 19 recitava:

"9. Per gli interventi di cui al comma 7, è autorizzata, per il triennio 2020/2022, la spesa complessiva a carico della Regione di euro 11.194.228,06, così suddivisa:

a) euro 3.566.746,72, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, annualmente così suddivisa:

1) anno 2020 euro 2.200.926,94;

2) anno 2021 euro 1.085.736,63;

3) anno 2022 euro 280.083,15;

b) euro 7.627.481,34, quale quota di risorse aggiuntive regionali, così suddivisa:

1) anno 2020 euro 1.564.760;

2) anno 2021 euro 2.814.760;

3) anno 2022 euro 3.247.961,34.".

(8) Comma modificato dal comma 3 dell'articolo 44 della L.R.13 luglio 2020, n. 8.

Nella formulazione originaria, il comma 12 dell'art. 19 recitava:

"12. Per il Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l'occupazione (PON SPAO FSE) 2014/2020 è autorizzata, per l'annualità 2020, la quota di risorse aggiuntive regionali di euro 150.000.".

(9) Comma sostituito dal comma 4 dell'articolo 44 della L.R.13 luglio 2020, n. 8.

Nella formulazione originaria, il comma 20 dell'art. 19 recitava:

"20. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei Programmi di Cooperazione territoriale europea relativi al periodo 2014/2020, previsti dai regolamenti (UE) nn. 1299/2013, 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, per il periodo 2020/2022, oltre che per il finanziamento di attività nell'ambito dei Programmi tematici a gestione diretta della Commissione europea e della Strategia europea per la regione alpina (EUSALP), sono determinati in complessivi euro 513.185,41, annualmente così suddivisi:

a) anno 2020 euro 183.756,60;

b) anno 2021 euro 163.163,31;

c) anno 2022 euro 166.265,50."

(10) Comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 33 della L.R.13 luglio 2020, n. 8.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'art. 20 recitava:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 10.000.000 quale quota di cofinanziamento regionale, annualmente così suddivisa:

a) anno 2021 euro 2.500.000;

b) anno 2022 euro 7.500.000.

(Programma 16.01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - parz.).".

(11) Comma sostituito dal comma 2 dell'articolo 33 della L.R.13 luglio 2020, n. 8.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'art. 20 recitava:

"3. Per le attività di gestione del Programma di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa è rideterminata, per il triennio 2020/2022, in euro 780.000 (Programma 16.1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare - parz.), annualmente così suddivisa:

a) anno 2020 euro 260.000;

b) anno 2021 euro 260.000;

c) anno 2022 euro 260.000.".

(11a) Articolo abrogato dal comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 22 novembre 2021, n. 32.

Nella formulazione originaria, l'art. 25 recitava:

Art. 25

(Contributi in conto interessi a sostegno dell'edilizia abitativa)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, per il triennio 2020/2022, la Regione sostiene le iniziative di cui al titolo IV della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), anche mediante la concessione di contributi in conto interessi per la riduzione, per un massimo di un punto percentuale e mezzo, del tasso fisso di interesse di mutui bancari, di durata non superiore a trent'anni, stipulati con istituti di credito convenzionati con la Regione, sulla base dello schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere della Commissione consiliare competente. La predetta deliberazione, in coerenza con le disposizioni attuative del titolo IV della l.r. 3/2013, vigenti alla data del 31 dicembre 2019, stabilite dalla Giunta regionale, per ciascuna delle iniziative oggetto di agevolazione, disciplina, inoltre, i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso all'agevolazione, la spesa massima ammissibile, le percentuali di riduzione del tasso di interesse, le modalità procedurali per l'ottenimento e l'erogazione dell'agevolazione, i vincoli di destinazione cui sono assoggettati i beni oggetto dell'agevolazione e le conseguenze in caso di violazione dei predetti vincoli.

2. Le domande di mutuo a tasso agevolato presentate ai sensi del titolo IV della l.r. 3/2013 e delle relative disposizioni attuative, non ancora oggetto di provvedimento di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere convertite, su istanza del richiedente, in domande di contributo in conto interessi, anche con riferimento a mutui già stipulati con istituti di credito, purché aderenti alla convenzione stipulata con la Regione ai sensi del comma 1, per la durata residua del finanziamento e alle altre condizioni previste nella deliberazione della Giunta regionale. Le domande di concessione di mutui a tasso agevolato non convertite conservano validità e il procedimento resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di presentazione delle stesse.

3. La struttura competente in materia di edilizia residenziale informa i soggetti istanti riguardo ai tempi massimi previsti per l'erogazione dei mutui a tasso agevolato di cui al titolo IV della l.r. 3/2013. Per le domande di cui al comma 2, la predetta informazione è comunicata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai fini dell'eventuale istanza di conversione.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è quantificato, nei 30 anni, in complessivi euro 37.400.000, di cui euro 750.000 per l'anno 2020, 1.500.000 per l'anno 2021 e 2.250.000 per l'anno 2022 (Programma 8.02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - parz.).

5. Limitatamente al biennio 2020/2021 e ai soli fini dell'applicazione del presente articolo, possono essere utilizzate le risorse giacenti sul fondo di rotazione di cui alla l.r. 3/2013, per un importo massimo di euro 2.250.000.

6. Conseguentemente, nel triennio 2020/2022 sono introitate al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2020/2022 esclusivamente le disponibilità giacenti sul fondo di rotazione di cui alla l.r. 3/2013 per euro 2.250.000, di cui 750.000 nell'anno 2020 e 1.500.000 nell'anno 2021 Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi ed altre entrate correnti).".

(12) Articolo sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 21 diecembre 2020, n. 14

Nella formulazione originaria, l'art. 29 recitava:

Art. 29

(Interventi straordinari a favore degli esercizi di vicinato)

1. La Giunta regionale, al fine di sostenere la nuova apertura degli esercizi di vicinato nei Comuni con una rete distributiva non adeguata ai bisogni, è autorizzata a concedere contributi a fondo perso nella misura massima di 15.000 euro.

2. Al fine di garantire il mantenimento sul territorio valdostano delle piccole attività commerciali, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perso da un minimo di 5.000 euro e fino ad un massimo di 10.000 euro annui.

3. Possono beneficiare dei contributi di cui ai commi 1 e 2 gli esercizi di vicinato che hanno un volume d'affari medio annuo dichiarato ai fini IVA, negli ultimi tre anni, non superiore ad euro 300.000 e che impiegano non più di due addetti a tempo pieno, non considerando tra questi il coniuge e i parenti del titolare entro il secondo grado.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese interessate, definisce ogni ulteriore aspetto o modalità, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione del presente articolo.

5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti della normativa europea vigente in materia di aiuti in regime de minimis.

6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 500.000 a decorrere dal 2020 (Programma 14.2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori).".

(13) Comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della L.R.13 luglio 2020, n. 8.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'art. 38 recitava:

"2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, la tabella di cui all'allegato A alla l.r. 31/2007 è sostituita dalla seguente:

"Allegato A (articolo 23, comma 1):

Tipologia di rifiuto

Tributo euro/ton

Rifiuti inerti, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera e), del d.lgs. 36/2003, non soggetti a caratterizzazione analitica

2,00**

Rifiuti derivanti da attività da scavo (terre e rocce) rientranti nei valori limiti di cui alla Colonna A, tabella 1, allegata all'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006

10,00**

Rifiuti derivanti da attività da scavo (terre e rocce) rientranti nei valori limiti di cui alla Colonna B, tabella 1, allegata all'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006

5,00**

Rifiuti speciali assimilabili agli urbani

18,00

Rifiuti urbani da spazzamento delle strade

5,17

Rifiuti speciali assimilabili agli urbani da spazzamento delle strade

10,00

Sabbie da impianti di depurazione delle acque reflue urbane e assimilate

5,17

Rifiuti speciali non pericolosi del settore metallurgico smaltiti in discariche per rifiuti non pericolosi

5,17

Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discariche per inerti prodotti in Regione

10,00

Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discarica per inerti provenienti da fuori Regione

25,82

Rifiuti urbani

18,00*

Per ogni tipologia di rifiuto conferita in discarica non ricompresa in tabella si applica il valore massimo del tributo previsto dalla normativa vigente.

* L'effettivo importo per i rifiuti urbani è definito annualmente a partire dall'importo base di 18,00 euro/ton applicando la maggiorazione o detrazione di cui all'art. 205 del d.lgs. 152/2006 sulla base della percentuale di raccolta differenziata conseguita dal singolo SubATO

** per il conferimento è consentito di applicare un rapporto di conversione convenzionale peso/volume pari a 1,5 tonnellate per metro cubo.".